60. L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
61. L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) e i Miglioramenti agli IFRS emessi nel mese di aprile 2009 hanno modificato il paragrafo 5. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le presenti modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.
62. Un’entità deve applicare le seguenti modifiche retroattivamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva:
(a) le disposizioni di cui al paragrafo 21A relativamente al trattamento contabile delle condizioni di non maturazione;
(b) le definizioni riviste dei termini «maturare» e «condizioni di maturazione» di cui all’Appendice A;
(c) le modifiche ai paragrafi 28 e 28A relative agli annullamenti.
È consentita una applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato.