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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni – Modifiche dei termini e delle condizioni in base ai quali gli strumenti rappresentativi di capitale erano stati assegnati, inclusi annullamenti e regolamenti

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26. Una entità potrebbe modificare i termini e le condizioni in base ai quali erano stati assegnati degli strumenti rappresentativi di capitale. Per esempio, potrebbe ridurre il prezzo di esercizio delle opzioni assegnate ai dipendenti (ossia rideterminare il prezzo delle opzioni), aumentandone di conseguenza il fair value (valore equo). Le disposizioni di cui ai paragrafi da 27 a 29 per contabilizzare gli effetti delle modifiche, sono espresse nel contesto di operazioni con pagamento basato su azioni con dipendenti. Tuttavia, tali disposizioni debbono essere anche applicate alle operazioni con pagamento basato su azioni con terzi non dipendenti, che sono misurate facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. In questo ultimo caso, tutti i riferimenti alla data di assegnazione riportati nei paragrafi da 27 a 29 devono essere invece riferiti alla data in cui l’entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio.

27. L’entità deve rilevare, come minimo, i servizi ricevuti misurati al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di assegnazione, a meno che tali strumenti rappresentativi di capitale non maturino per il mancato rispetto di una delle condizioni di maturazione (ad eccezione di una condizione di mercato) specificate alla data di assegnazione. Tale disposizione si applica a prescindere da qualsiasi modifica ai termini e alle condizioni in base ai quali sono stati assegnati gli strumenti rappresentativi di capitale, o da una eventuale cancellazione o regolamento dell’assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale. Inoltre, l’entità deve rilevare gli effetti delle modifiche che incrementano il fair value (valore equo) complessivo degli accordi di pagamento basato su azioni o che comunque comportano benefici al dipendente. L’Appendice B comprende una guida all’applicazione di tale disposizione.

28. Se una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale durante il periodo di maturazione (eccetto che non si tratti di una assegnazione revocata per annullamento quando non vengono soddisfatte le condizioni di maturazione):

(a) l’entità deve contabilizzare l’annullamento o il regolamento come se fosse una maturazione anticipata, e pertanto deve iscrivere immediatamente l’importo che altrimenti sarebbe stato rilevato per i servizi ricevuti nell’arco del periodo di maturazione residuo.

(b) ogni eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo. Tuttavia, se l’accordo di pagamento basato su azioni include delle componenti di passività, l’entità deve rideterminare il fair value (valore equo) della passività alla data di annullamento o regolamento. Qualsiasi pagamento effettuato per regolare la componente di passività deve essere contabilizzato come estinzione della passività.

(c) se se una entità assegna nuovi strumenti rappresentativi di capitale al dipendente e, alla data di assegnazione di tali nuovi strumenti, l’entità li identifica come strumenti sostitutivi di quelli annullati, l’entità deve contabilizzare l’assegnazione degli strumenti sostitutivi allo stesso modo di una modifica dell’assegnazione originaria di strumenti rappresentativi di capitale, in conformità al paragrafo 27 e alla guida operativa riportata all’Appendice B. Il fair value (valore equo) incrementale assegnato è dato dalla differenza tra il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale sostitutivi e il fair value (valore equo) netto degli strumenti annullati, misurato alla data di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale sostitutivi. Il fair value (valore equo) netto degli strumenti rappresentativi di capitale annullati è pari al fair value (valore equo) stimato immediatamente prima dell’annullamento, al netto di qualsiasi pagamento effettuato al dipendente all’atto dell’annullamento degli strumenti rappresentativi di capitale, contabilizzato come riduzione del patrimonio netto secondo il punto (b) di cui sopra. Se l’entità non identifica i nuovi strumenti rappresentativi di capitale assegnati come strumenti sostitutivi di quelli annullati, l’entità deve contabilizzare i nuovi strumenti come una nuova assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale.

28A. Se una entità o una controparte può scegliere se soddisfare o meno una condizione di non maturazione, l’entità deve trattare contabilmente il mancato conseguimento, da parte dell’entità o della controparte stessa, di quella condizione di non maturazione nel periodo di maturazione come annullamento.

29. Se una entità riacquista strumenti rappresentativi di capitale maturati, il pagamento effettuato al dipendente deve essere contabilizzato come una riduzione del patrimonio netto, tranne che l’importo liquidato ecceda il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale riacquistati, valutato alla data di riacquisto. Ogni eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo.

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