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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni – Operazioni in cui si ricevono dei servizi

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14. Se gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati maturano immediatamente, la controparte non deve completare uno specifico periodo di prestazione di servizi prima di acquisire la titolarità incondizionata di quegli strumenti rappresentativi di capitale. In assenza di evidenza contraria, l’entità deve presumere che i servizi resi dalla controparte, come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale, siano stati ricevuti. In tal caso, alla data di assegnazione, l’entità deve considerare i servizi come totalmente ricevuti, con il corrispondente incremento del patrimonio netto.

15. Se gli strumenti rappresentativi di capitale maturano solo al termine di uno specifico periodo di prestazione di servizi, l’entità deve presumere che i servizi resi dalla controparte come corrispettivo di tali strumenti rappresentativi di capitale saranno ricevuti in futuro, nel periodo di maturazione. L’entità deve rilevare i servizi resi dalla controparte nel periodo di maturazione, contestualmente alla loro prestazione, con un corrispondente incremento del patrimonio netto. Per esempio:

(a) se un dipendente è assegnatario di opzioni su azioni a condizione che abbia completato tre anni di servizio, l’entità deve presumere che i servizi resi dal dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni saranno ricevuti in futuro, nell’arco del triennio del periodo di maturazione.

(b) se un dipendente è assegnatario di opzioni su azioni condizionate al conseguimento di determinati risultati e che continui il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze dell’entità fino al loro raggiungimento, e la durata del periodo di maturazione dipende da quando tali risultati sono conseguiti, l’entità deve presumere che i servizi da rendersi dal dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni saranno ricevuti in futuro, nell’arco del periodo di maturazione atteso. L’entità deve stimare la durata del periodo di maturazione atteso alla data di assegnazione, in base all’esito più probabile della condizione di conseguimento dei risultati. Se la condizione di conseguimento dei risultati è una condizione di mercato, la stima della durata del periodo di maturazione atteso deve essere compatibile con le ipotesi formulate ai fini della stima del fair value (valore equo) delle opzioni assegnate, e non deve essere rivista successivamente. Se la condizione di conseguimento dei risultati non è una condizione di mercato, l’entità deve rivedere la propria stima della durata del periodo di maturazione, se necessario, nel caso in cui informazioni successive indicano che la durata del periodo di maturazione differisce dalle stime effettuate in precedenza.

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