Determinazione del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati
16. Nel caso di operazioni valutate facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, una entità deve valutare il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di misurazione, in base ai prezzi di mercato, se disponibili, tenendo conto dei termini e delle condizioni in base ai quali tali strumenti sono stati assegnati (secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 22).
17. Se i prezzi di mercato non sono disponibili, l’entità deve stimare il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati con una metodologia valutativa per stimare quale sarebbe stato il prezzo di tali strumenti rappresentativi di capitale, alla data di misurazione, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. La metodologia adottata deve essere compatibile con le metodologie generalmente accettate per la misurazione degli strumenti finanziari, e deve incorporare tutti i fattori e le ipotesi che operatori di mercato consapevoli e disponibili considererebbero nella determinazione del prezzo (secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 22).
18. L’Appendice B contiene una ulteriore guida sulla misurazione del fair value (valore equo) delle azioni e delle opzioni su azioni, focalizzandosi sugli specifici termini e condizioni che comunemente caratterizzano un’assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a dipendenti.