Rilevazione delle attività fiscali differite successiva al completamento della contabilizzazione iniziale
65. Se il beneficio potenziale connesso al riporto a nuovo di perdite fiscali, o di altre attività fiscali differite, dell’acquisito non soddisfaceva i criteri di cui al paragrafo 37 per la rilevazione separata nel caso in cui un’aggregazione aziendale è inizialmente contabilizzata ed è successivamente realizzata, l’acquirente deve rilevare tale beneficio come provento, in conformità con lo IAS 12 Imposte sul reddito. Inoltre, l’acquirente deve:
(a) ridurre il valore contabile dell’avviamento all’importo che sarebbe stato rilevato se l’attività fiscale differita fosse stata rilevata come attività identificabile a partire dalla data di acquisizione; e
(b) rilevare la riduzione del valore contabile dell’avviamento come un onere. Tuttavia questa procedura non deve produrre un’eccedenza (avviamento negativo), come illustrato nel paragrafo 56, né determinare un maggior importo del provento rilevato precedentemente, secondo quanto previsto dal paragrafo 56.