Allocazione del costo di un’aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle passività potenziali assunte
36. L’acquirente deve, alla data di acquisizione, allocare il costo di un’aggregazione aziendale rilevando le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisita che soddisfano i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 37 ai relativi fair value (valori equi) a tale data, ad eccezione delle attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita secondo quanto previsto dall’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, che devono essere rilevate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Ogni differenza così rilevata tra il costo dell’aggregazione aziendale e l’interessenza dell’acquirente al fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili, deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dai paragrafi 5157.
37. L’acquirente deve rilevare separatamente le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisito alla data di acquisizione solo se, a tale data, esse soddisfano i criteri seguenti:
(a) nel caso di un’attività diversa da un’attività immateriale, è probabile che gli eventuali futuri benefici economici connessi affluiscano all’acquirente ed è possibile valutarne il fair value (valore equo) attendibilmente;
(b) nel caso di una passività diversa da una passività potenziale, è probabile che per estinguere l’obbligazione sarà richiesto l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici ed è possibile valutarne il fair value (valore equo) attendibilmente;
(c) nel caso di un’attività immateriale o di una passività potenziale, il relativo fair value (valore equo) può essere valutato attendibilmente.
38. Il conto economico dell’acquirente deve riconoscere gli utili e le perdite dell’acquisito successivi alla data di acquisizione, rilevando i ricavi e i costi dell’acquisito in base al costo dell’aggregazione aziendale sostenuto dall’acquirente. Ad esempio, la quota di ammortamento rilevata, dopo la data di acquisizione, nel conto economico dell’acquirente e riferita alle attività ammortizzabili dell’acquisito, deve basarsi sui fair value (valori equi) di tali attività ammortizzabili alla data di acquisizione, ossia il loro costo per l’acquirente.
39. Il metodo dell’acquisto viene applicato a partire dalla data di acquisizione, ossia dalla data in cui l’acquirente ottiene effettivamente il controllo sull’acquisito. Poiché per controllo si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità o attività aziendale al fine di ottenere benefici dalle sue attività, non è necessario che un’operazione sia conclusa, o formalmente perfezionata, affinché l’acquirente ottenga il controllo. Nel determinare il momento in cui l’acquirente ha ottenuto il controllo, devono essere considerati tutti i fatti e le circostanze pertinenti a un’aggregazione aziendale.
40. Poiché l’acquirente rileva le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisito che soddisfano le condizioni per la rilevazione, di cui al paragrafo 37, ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione, le quote di pertinenza di terzi nell’acquisito sono determinate in proporzione alla relativa interessenza nei fair value (valori equi) netti di tali elementi. I paragrafi B16 e B17 dell’Appendice B forniscono una guida per la determinazione dei fair value (valori equi) di attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito allo scopo di allocare il costo di una aggregazione aziendale.