Attività immateriali dell’acquisito
45. In base alle disposizioni del paragrafo 37, alla data di acquisizione, l’acquirente rileva separatamente un’attività immateriale dell’acquisito solo se rientra nella definizione di attività immateriale di cui allo IAS 38 Attività immateriali, e il relativo fair value (valore equo) può essere valutato attendibilmente. Vale a dire che l’acquirente rileva come attività, separatamente dall’avviamento, un progetto in corso di ricerca e sviluppo dell’acquisito se il progetto rientra nella definizione di un’attività immateriale e il fair value (valore equo) del progetto può essere valutato attendibilmente. Lo IAS 38 fornisce una guida per determinare se il fair value(valore equo) di un’attività immateriale acquisita in un’aggregazione aziendale possa essere determinato attendibilmente.
46. Un’attività non monetaria priva di consistenza fisica deve essere identificabile, per rientrare nella definizione di attività immateriale. Secondo quanto previsto dallo IAS 38, un’attività soddisfa il criterio di identificabilità richiesto dalla definizione di attività immateriale solo se:
(a) è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall’entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, individualmente o insieme al relativo contratto, attività o passività; o
(b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall’entità o da altri diritti e obbligazioni.