Avviamento
51. Alla data di acquisizione, l’acquirente deve:
(a) rilevare l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale come attività; e
(b) misurare inizialmente tale avviamento al relativo costo, in quanto costituisce l’eccedenza del costo dell’aggregazione aziendale rispetto alla quota d’interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili rilevate ai sensi del paragrafo 36.
52. L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale rappresenta un pagamento effettuato dall’acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente.
53. Nei casi in cui le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisito non soddisfano le condizioni, di cui al paragrafo 37, per la rilevazione separata alla data di acquisizione, si determina un conseguente effetto sull’importo rilevato come avviamento (o contabilizzato ai sensi del paragrafo 56). Ciò si verifica perché l’avviamento è valutato come costo residuo dell’aggregazione aziendale dopo la rilevazione delle attività, delle passività e delle passività potenziali identificabili dell’acquisito.
54. Dopo la rilevazione iniziale, l’acquirente deve valutare l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale al relativo costo, al netto delle perdite di valore accumulate.
55. L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale non deve essere ammortizzato. L’acquirente deve, invece, verificare annualmente se abbia subito riduzioni di valore, o più frequentemente se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità che potrebbe aver subito una riduzione di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.