Eccedenza rispetto al costo della quota di interessanza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito
56. Se la quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili, rilevate ai sensi del paragrafo 36, eccede il costo dell’aggregazione aziendale, l’acquirente deve:
(a) rivedere l’identificazione e la misurazione delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito e la determinazione del costo dell’aggregazione; e
(b) rilevare immediatamente a conto economico l’eventuale eccedenza residua dopo la nuova misurazione.
57. Un utile rilevato ai sensi del paragrafo 56 potrebbe comprendere una o più delle seguenti componenti:
(a) errori nella determinazione del fair value (valore equo) del costo dell’aggregazione ovvero delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito. Possibili costi futuri relativi all’acquisito che non sono stati correttamente riflessi nel fair value (valore equo) delle attività, passività o passività potenziali identificabili dell’acquisito, rappresentano una potenziale causa di tali errori;
(b) la disposizione di un principio contabile di valutare le attività nette identificabili acquisite a un importo diverso dal fair value (valore equo), ma trattato come se lo fosse, al fine di allocare il costo dell’aggregazione. Per esempio, la guida applicativa di cui all’Appendice B per determinare i fair value (valori equi) delle attività e passività identificabili dell’acquisito, richiede che l’importo assegnato alle attività e alle passività fiscali non sia attualizzato;
(c) un acquisto in blocco.