78. A eccezione di quanto previsto al paragrafo 85, il presente IFRS deve essere applicato alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali la cui data di accordo avvenga o sia successiva al 31 marzo 2004. Il presente IFRS deve inoltre essere applicato alla contabilizzazione delle seguenti poste di bilancio:
(a) l’avviamento derivante da un’aggregazione aziendale la cui data di accordo avvenga o sia successiva al 31 marzo 2004; o
(b) qualunque eccedenza della quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto di attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito rispetto al costo di una aggregazione aziendale la cui data di accordo avvenga o sia successiva al 31 marzo 2004.