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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRS 3 Aggregazioni aziendali – Disposizioni transitorie e data di entrata in vigore

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Applicazione retroattiva limitata

85. A un’entità è consentito applicare le disposizioni del presente IFRS all’avviamento esistente precedentemente alle date di entrata in vigore di cui ai paragrafi 78­84, o acquisito successivamente, e alle aggregazioni aziendali realizzate prece­dentemente a tali date, a condizione che:

(a) le valutazioni e altre informazioni necessarie per l’applicazione dell’IFRS alle pregresse aggregazioni aziendali fossero ottenute all’atto della contabiliz­zazione iniziale di tali aggregazioni; e che

(b) l’entità applichi inoltre lo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004) e lo IAS 38 (rivisto nella sostanza nel 2004) prospetticamente a partire da quella stes­sa data, nonché le valutazioni e altre informazioni necessarie per l’applicazione di tali Principi, a partire da quella data, siano state precedentemente ot­tenute dall’entità, in modo che non sia necessario determinare stime che si sarebbero dovute utilizzare in una data precedente.

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