Avviamento rilevato precedentemente
79. Un’entità deve applicare il presente IFRS prospetticamente, a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva, all’avviamento acquisito in una aggregazione aziendale la cui data di accordo sia precedente al 31 marzo 2004, e all’avviamento derivante da una partecipazione in un’entità a controllo congiunto ottenuta prima del 31 marzo 2004 e contabilizzata applicando il consolidamento proporzionale. Pertanto, un’entità deve:
(a) cessare l’ammortamento di tale avviamento a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva;
(b) eliminare il valore contabile dell’ammortamento cumulato relativo, con una conseguente riduzione dell’avviamento, a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva; e
(c) verificare se l’avviamento abbia subito una riduzione di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004), a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva.
80. Se un’entità ha precedentemente rilevato l’avviamento come una diminuzione del patrimonio netto, non deve rilevare tale avviamento a conto economico quando dismette l’attività, o parte dell’attività, a cui è riferito tale avviamento oppure quando un’unità generatrice di flussi finanziari a cui è riferito l’avviamento subisce una riduzione di valore.