2. L’entità deve applicare il presente IFRS a:
(a) contratti assicurativi (inclusi contratti di riassicurazione) che emette e contratti di riassicurazione detenuti;
(b) strumenti finanziari di propria emissione contenenti un elemento di partecipazione discrezionale (vedere paragrafo 35). L’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative richiede un’informativa su strumenti finanziari, inclusi quelli che contengono tale elemento.
3. Il presente IFRS non prende in considerazione altri aspetti dei criteri contabili adottati dagli assicuratori, quali la contabilizzazione delle attività finanziarie gestite dagli assicuratori e delle passività finanziarie emesse dagli assicuratori (vedere lo IAS 32 e lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione), eccetto le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 45.
4. L’entità non deve applicare il presente IFRS a:
(a) garanzie sui prodotti emesse direttamente da un produttore, commerciante o dettagliante (vedere lo IAS 18Ricavi e lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali);
(b) attività e passività del datore di lavoro sulla base di piani di benefici per i dipendenti (vedere lo IAS 19Benefici per i dipendenti e l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni) e obbligazioni previdenziali previste da piani pensionistici a benefici definiti (vedere IAS 26 Fondi di previdenza);
(c) diritti od obbligazioni contrattuali subordinati all’utilizzo, o al diritto di utilizzo, futuro di un elemento non finanziario (ad esempio, alcuni corrispettivi per licenze, royalty, canoni di locazione sottoposti a condizione ed elementi similari), nonché la garanzia del locatario sul valore residuo implicita in un leasing finanziario (vedere IAS 17 Leasing, IAS 18 Ricavi e IAS 38 Attività immateriali);
(d) contratti di garanzia finanziaria a meno che l’emittente non abbia affermato esplicitamente in precedenza di considerare tali contratti come contratti assicurativi e abbia loro applicato le disposizioni contabili applicabili ai contratti assicurativi, nel qual caso egli può scegliere di applicare a tali contratti di garanzia finanziaria o lo IAS 39 e l’IFRS 7, o il presente Principio. L’emittente può operare tale scelta contratto per contratto, ma la scelta fatta per i singoli contratti è irrevocabile
(e) corrispettivi potenziali da pagare o da ricevere in un’operazione di aggregazione aziendale (vedere IFRS 3Aggregazioni aziendali);
(f) contratti assicurativi diretti gestiti dall’entità (ossia contratti assicurativi diretti in cui l’entità è l’assicurato).Tuttavia, il cedente deve applicare il presente IFRS ai contratti di riassicurazione che detiene.
5. A scopo di semplificazione, il presente IFRS definisce come assicuratore qualsiasi entità che emette un contratto assicurativo, indipendentemente dal fatto che l’emittente sia considerato un assicuratore a fini giuridici o di vigilanza.
6. Il contratto di riassicurazione è un tipo di contratto assicurativo. Di conseguenza, tutti i riferimenti ai contratti assicurativi, contenuti nel presente IFRS, si applicano anche ai contratti di riassicurazione.