Illustrazione degli importi rilevati
36. L’assicuratore deve indicare le informazioni che identificano e illustrano gli importi iscritti nel proprio bilancio relativi ai contratti assicurativi.
37. Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 36, l’assicuratore deve indicare:
(a) i principi contabili adottati per i contratti assicurativi e per le attività, passività, proventi e oneri relativi;
(b) le attività, passività, proventi e oneri rilevati (e, se presenta il proprio rendiconto finanziario utilizzando il metodo diretto, i flussi finanziari) derivanti dai contratti assicurativi. Inoltre, se l’assicuratore è un cedente, deve indicare:
(i) le plusvalenze e le minusvalenze rilevate nel conto economico sulla riassicurazione passiva; e
(ii) se il cedente differisce e ammortizza le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla riassicurazione passiva, la quota d’ammortamento dell’esercizio e gli importi residui non ammortizzati all’inizio e alla fine dell’esercizio;
(c) il processo utilizzato per determinare le ipotesi che hanno l’effetto maggiore sulla misurazione degli importi rilevati descritti al punto (b). Ove possibile, l’assicuratore deve inoltre fornire informazioni quantitative di tali ipotesi;
(d) l’effetto dei cambiamenti delle ipotesi assunte per la misurazione delle attività e passività assicurative, mostrando separatamente l’effetto di ogni singolo cambiamento che influisce in modo rilevante sul bilancio;
(e) le riconciliazioni delle variazioni delle passività assicurative, attività riassicurative e, ove esistano, dei relativi costi di acquisizione differiti.