Esenzione temporanea da altri IFRS
13. I paragrafi 10-12 dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori, specificano i criteri a cui deve attenersi un’entità nel definire un principio contabile quando a un elemento non è possibile applicare nessun IFRS. Tuttavia, in base al presente IFRS, l’assicuratore è esentato dall’applicare tali criteri ai propri principi contabili relativi a:
(a) contratti assicurativi di propria emissione (inclusi i costi di acquisizione e le attività immateriali connessi, di cui ai paragrafi 31 e 32); e
(b) contratti di riassicurazione che detiene.
14. Tuttavia, il presente IFRS non esenta l’assicuratore da alcune implicazioni derivanti dai criteri di cui ai paragrafi 10-12 dello IAS 8. In particolare, l’assicuratore:
(a) non deve rilevare tra le passività nessun accantonamento per eventuali sinistri futuri, se tali sinistri derivano da contratti assicurativi non in essere alla data di riferimento del bilancio (quali le riserve catastrofali e le riserve di perequazione);
(b) deve eseguire la verifica di congruità delle passività di cui ai paragrafi da 15 a 19;
(c) deve eliminare una passività assicurativa (o una parte di una passività assicurativa) dal proprio stato patrimoniale quando, e solo quando, questa viene estinta, ossia quando l’obbligazione specificata nel contratto è adempiuta, cancellata oppure scaduta;
(d) non deve compensare:
(i) attività riassicurative a fronte delle correlate passività assicurative; o
(ii) proventi od oneri derivanti da contratti di riassicurazione a fronte di proventi od oneri derivanti dai correlati contratti assicurativi;
(e) deve stabilire se le attività riassicurative hanno subito una riduzione di valore (vedere paragrafo 20).