Cambiamenti di principi contabili
21. I paragrafi 22-30 si applicano sia ai cambiamenti effettuati da assicuratori che già applicano gli IFRS, sia ai cambiamenti effettuati da assicuratori che adottano gli IFRS per la prima volta.
22. L’assicuratore può cambiare i propri principi contabili per i contratti assicurativi se, e solo se, il cambiamento comporta una rappresentazione del bilancio più rilevante, e non meno attendibile, ai fini delle esigenze decisionali di tipo economico degli utilizzatori, oppure più attendibile e non meno rilevante per tali esigenze. L’assicuratore deve valutare la rilevanza e l’attendibilità in base alle condizioni di cui allo IAS 8.
23. Per giustificare il cambiamento dei principi contabili adottati per i contratti assicurativi, l’assicuratore deve dimostrare che il cambiamento comporta una maggiore conformità del proprio bilancio alle condizioni definite nello IAS 8, ma non è necessario che tale conformità sia completa. Le seguenti problematiche specifiche vengono trattate più avanti:
(a) tassi correnti di interesse (paragrafo 24);
(b) continuazione delle prassi esistenti (paragrafo 25);
(c) prudenza (paragrafo 26);
(d) margini degli investimenti futuri (paragrafi 27-29); e
(e) contabilità «ombra» (paragrafo 30).