Continuazione delle prassi esistenti
25. L’assicuratore può continuare ad adottare le prassi riportate di seguito, ma l’introduzione di una qualsiasi delle suddette prassi non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 22:
(a) misurare le passività assicurative ad un valore non attualizzato;
(b) misurare i diritti contrattuali relativi a corrispettivi di gestione degli investimenti futuri, per un importo superiore al loro fair value (valore equo), sulla base dei corrispettivi correnti addebitati da altri operatori di mercato per servizi similari. È probabile che il fair value (valore equo) alla data di sottoscrizione di tali diritti contrattuali sia pari ai costi di emissione sostenuti, a meno che i corrispettivi di gestione degli investimenti futuri e i costi connessi non siano allineati con valori di mercato comparabili;
(c) adozione di principi contabili non uniformi per i contratti assicurativi (e per eventuali attività immateriali e costi di acquisizione differiti connessi) di società controllate, a eccezione di quanto consentito dal paragrafo 24. Se i suddetti principi contabili non sono uniformi, l’assicuratore può cambiarli se la modifica non comporta una maggiore diversità dei principi contabili ed è conforme alle altre disposizioni previste nel presente IFRS.