Elementi di partecipazione discrezionali negli strumenti finanziari
35. Le disposizioni di cui al paragrafo 34 si applicano anche agli strumenti finanziari che contengono un elemento di partecipazione discrezionale. Inoltre:
(a) se l’emittente classifica l’intero elemento di partecipazione discrezionale come passività, deve applicare la verifica di congruità delle passività, di cui ai paragrafi da 15 a 19, all’intero contratto (ossia alla componente garantita e all’elemento di partecipazione discrezionale). L’emittente non è tenuto a determinare l’importo derivante dall’applicazione dello IAS 39 alla componente garantita.
(b) se l’emittente classifica tale elemento, o parte di esso, come una componente distinta del patrimonio netto, la passività rilevata per l’intero contratto non deve essere inferiore all’importo risultante dall’applicazione dello IAS 39 alla componente garantita. Il suddetto importo deve includere il valore intrinseco, ma non necessariamente il valore temporale, di un’opzione di riscatto del contratto se il paragrafo 9 esenta tale opzione dalla misurazione al fair value (valore equo). L’emittente non è tenuto a indicare l’importo che deriverebbe dalla applicazione dello IAS 39 alla componente garantita, né ad esporlo separatamente. Inoltre, l’emittente non è tenuto a determinare tale importo se la passività totalerilevata è chiaramente superiore.
(c) sebbene tali contratti siano strumenti finanziari, l’emittente può continuare a rilevare i premi relativi a detti contratti come ricavo e rilevare come costo il conseguente aumento del valore contabile della passività.
(d) sebbene questi contratti siano strumenti finanziari, l’emittente che applichi il paragrafo 19(b) dell’IFRS 7 a contratti contenenti un elemento di partecipazione discrezionale deve indicare il totale degli interessi passivi rilevati a conto economico, ma non è tenuto a calcolare detti interessi passivi utilizzando il metodo dell’interesse effettivo.