Verifica di congruità delle passività
15. L’assicuratore deve valutare, a ogni data di riferimento del bilancio, l’eventuale congruità delle passività assicurative rilevate, utilizzando stime correnti dei futuri flussi finanziari derivanti dai propri contratti assicurativi. Se da tale valutazione si evince che il valore contabile delle passività assicurative (al netto delle attività immateriali e dei costi di acquisizione differiti connessi, di cui ai paragrafi 31 e 32) è inadeguato alla luce dei flussi finanziari futuri stimati, l’intera carenza deve essere rilevata nel conto economico.
16. Se l’assicuratore effettua una verifica di congruità delle passività conforme alle disposizioni minime stabilite, il presente IFRS non impone altri requisiti. Le disposizioni minime sono elencate di seguito:
(a) la verifica prende in considerazione le stime correnti di tutti i flussi finanziari contrattuali e di quelli connessi, come i costi di gestione dei sinistri, nonché dei flussi finanziari derivanti da garanzie e opzioni implicite;
(b) se dalla verifica si evince l’incongruità della passività, l’intera carenza viene rilevata a conto economico.
17. Se i principi contabili dell’assicuratore non prevedono una verifica di congruità delle passività conforme alle disposizioni minime di cui al paragrafo 16, l’assicuratore deve:
(a) determinare la differenza tra il valore contabile delle passività assicurative rilevanti (*) e il valore contabile di:
(i) qualsiasi costo correlato di acquisizione differito; e
(ii) qualsiasi correlata attività immateriale, come quelle acquisite in un’aggregazione aziendale o in un trasferimento di portafoglio (vedere paragrafi 31 e 32). Tuttavia, le correlate attività definite nel contratto di riassicurazione non vengono prese in considerazione in quanto l’assicuratore le contabilizza separatamente (vedere paragrafo 20);
(b) determinare se l’importo descritto in (a) è inferiore al valore contabile che sarebbe richiesto se le passività assicurative rilevanti rientrassero nell’ambito di applicazione dello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. Se tale importo risulta inferiore, l’assicuratore deve rilevare l’intera differenza a conto economico e ridurre il valore contabile delle attività immateriali o dei costi di acquisizione differiti connessi oppure aumentare il valore contabile delle passività assicurative rilevanti.
(*) Per passività assicurative rilevanti si intendono le passività assicurative (oltre alle attività immateriali e ai costi di acquisizione differiti connessi) per le quali i principi contabili dell’assicuratore non prevedono una verifica di congruità conforme alle disposizioni minime di cui al paragrafo 16.
18. Se la verifica di congruità delle passività di un assicuratore soddisfa le disposizioni minime di cui al paragrafo 16, la verifica viene condotta al livello di aggregazione specificato nella verifica stessa. Se, al contrario, la verifica di congruità delle passività non soddisfa dette disposizioni minime, il confronto descritto al paragrafo 17 deve essere condotto al livello di un portafoglio di contratti soggetti a rischi nel complesso similari e gestiti collettivamente come un singolo portafoglio.
19. L’importo descritto al paragrafo 17(b) (ossia il risultato dell’applicazione dello IAS 37) deve riflettere i margini di investimenti futuri (vedere paragrafi 27-29) se, e solo se, anche l’importo descritto al paragrafo 17(a) riflette tali margini.