Supplemento applicativo
Questa appendice è parte integrante dell’IFRS.
ESTENSIONE DEL PERIODO RICHIESTO PER COMPLETARE UNA VENDITA
B1. Come evidenziato nel paragrafo 9, l’estensione del periodo richiesto per completare una vendita non impedisce che un’attività (o gruppo in dismissione) sia classificata come posseduta per la vendita, nel caso in cui il ritardo sia causato da eventi o da circostanze al di fuori del controllo dell’entità e nel caso in cui esistano sufficienti evidenze che l’entità mantenga il proprio impegno ad attuare il programma di dismissione dell’attività (o del gruppo in dismissione). Pertanto una eccezione al requisito di un anno previsto nel paragrafo 8, si applicherà nelle seguenti situazioni nelle quali gli indicati eventi e circostanze si verificano:
(a) alla data in cui un’entità si impegna ad attuare un programma di vendita di un’attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), essa ragionevolmente ritiene che terze parti (non un acquirente) imporranno delle condizioni al trasferimento della attività (o del gruppo in dismissione) tali da estendere il periodo necessario per completare la vendita, e:
(i) le azioni necessarie per rispondere a tali condizioni non possono essere avviate fino a quando non sarà ottenuto un impegno irrevocabile di acquisto, e
(ii) un impegno irrevocabile di acquisto è altamente probabile entro un anno;
(b) un’entità ottiene un impegno irrevocabile di acquisto e, in conseguenza dello stesso, un acquirente o terze parti impongono inaspettatamente condizioni al trasferimento di un’attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), precedentemente classificata come posseduta per la vendita, tali da estendere il periodo richiesto per completare la vendita, e:
(i) siano state intraprese delle azioni tempestive per soddisfare tali condizioni, e
(ii) si attende una risoluzione favorevole dei fattori di ritardo;
(c) nel corso del periodo iniziale di un anno, si verificano condizioni precedentemente considerate improbabili e, di conseguenza, un’attività non corrente (o un gruppo in dismissione) precedentemente classificata come posseduta per la vendita sia venduta entro tale periodo, e:
(i) nel corso del periodo iniziale di un anno l’entità ha intrapreso le azioni necessarie a rispondere al cambiamento delle condizioni;
(ii) l’attività non corrente (o il gruppo in dismissione) è attivamente scambiata sul mercato a un prezzo ragionevole, considerato il cambiamento delle condizioni, e
(iii) sono soddisfatti i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8.
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