Informazioni aggiuntive
41. Un’entità deve fornire le seguenti informative nella nota integrativa dell’esercizio in cui un’attività non corrente (o un gruppo in dismissione) è stata classificata come posseduta per la vendita oppure venduta:
(a) una descrizione dell’attività non corrente (o del gruppo in dismissione);
(b) una descrizione dei fatti e delle circostanze della vendita, o che facciano riferimento alla prevista dismissione, e alle relative modalità e tempi attesi;
(c) la plusvalenza o la minusvalenza rilevata in conformità ai paragrafi 20-22 e, se non esposta distintamente nel prospetto di conto economico, la voce di conto economico che include tale plusvalenza o minusvalenza;
d) se applicabile, il settore oggetto di informativa in cui l’attività non corrente (o il gruppo in dismissione) è inclusa in conformità all’IFRS 8 Settori operativi.
42. Se sono applicabili il paragrafo 26 o il paragrafo 29, un’entità deve indicare, nell’esercizio in cui decide di modificare il programma di cessione dell’attività non corrente (o il gruppo in dismissione), una descrizione dei fatti e delle circostanze che hanno condotto a quella decisione e l’effetto di tale decisione sul risultato dell’esercizio e di tutti gli esercizi precedenti presentati in bilancio.
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