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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate – Presentazione e informazioni integrative

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Presentazione di attività operative cessate

31. Un componente di un’entità comprende operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia operativamente, sia ai fini del bilancio, dal resto della entità. In altri termini, finché un componente di un’entità è mantenuto operativo, sarà una unità generatrice di flussi finanziari o un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari.

32. Una attività operativa cessata è un componente di un’entità che è stato dismesso o classificato come posseduto per la vendita, e

(a) rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività,

 

(b) fa parte di un unico programma coordinato di dismissione di un importante ramo autonomo di attività o un’area geografica di attività, o

(c) è una controllata acquisita esclusivamente al fine della sua vendita.

33. L’entità deve indicare:

(a) un unico importo da esporre nel conto economico rappresentato dal totale:

(i) degli utili o delle perdite delle attività operative cessate al netto degli effetti fiscali, e

(ii) dalla plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l’attività operativa cessata;

(b) un’analisi dell’unico importo di cui al punto (a) suddivisa in:

(i) i ricavi, i costi e gli utili o perdite derivanti da attività operative cessate, al netto degli effetti fiscali;

(ii) le relative imposte sul reddito, come richiesto dal paragrafo 81(h) dello IAS 12;

(iii) la plusvalenza o la minusvalenza rilevata a seguito della valutazione alfair value (valore equo) al netto dei costi di vendita o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) di dismissioni che costituiscono l’attività operativa cessata; e

(iv) le relative imposte sul reddito, come richiesto dal paragrafo 81(h) dello IAS 12. L’analisi può essere presentata nelle note o inclusa nel prospetto del conto economico. Se è esposta nel prospetto del conto economico, deve comparire in una sezione identificata come relativa alle attività operative cessate, ossia distintamente dalle attività operative in esercizio. L’analisi non è richiesta nel caso di gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente ac­quisizione che al momento dell’acquisizione soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita (vedere paragrafo 11);

(c) i flussi finanziari netti attribuibili alla gestione operativa, agli investimenti e alle attività finanziarie dell’attività operativa cessata. L’informativa può essere inclusa nelle note o nei prospetti di bilancio. Tali informazioni non sono richieste nel caso di gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momento dell’acquisizione hanno i requisiti per essere classificate come possedute per la vendita (vedere paragrafo 11).

d) l’ammontare degli utili derivanti dalle attività operative in esercizio e dalle attività operative cessate attribuibili ai soci della controllante. L’informativa può essere inclusa nelle note o nel prospetto del conto economico complessivo.

33A. Se un’entità presenta le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007), una sezione identificata come relativa alle attività operative cessate è presentata in tale prospetto separato.

34. Un’entità deve ripresentare l’informativa di cui al paragrafo 33 per i periodi precedenti presentati in bilancio, così che l’informativa si riferisca a tutte le attività operative cessate entro la data di riferimento dell’ultimo bilancio presentato.

35. Le rettifiche apportate nell’esercizio corrente agli importi precedentemente classificati tra le attività operative cessate e direttamente correlate alla dismissione in un esercizio precedente di una attività operativa cessata devono essere classificate separatamente tra le attività operative cessate. La natura e l’importo di tali rettifiche devono essere indicati. Esempi di circostanze in cui possono sorgere tali rettifiche comprendono:

(a) la risoluzione di incertezze derivanti da clausole contrattuali dell’operazione di dismissione, come la risoluzione di rettifiche del prezzo di acquisto e le questioni di indennizzo con l’acquirente;

(b) la risoluzione di incertezze direttamente collegate e derivanti da operazioni del componente antecedenti la sua dismissione, come le obbligazio­ni per la tutela ambientale e le garanzie sui prodotti rimaste a carico del venditore;

(c) l’estinzione di obbligazioni relative a piani di benefici per i dipendenti, a condizione che l’estinzione sia direttamente connessa all’operazione di dismissione.

36. Se un’entità cessa di classificare un componente di un’entità come posseduto per la vendita, i risultati dell’attività del componente precedentemente rappresentati in bilancio tra le attività operative cessate, in conformità ai paragrafi 33-35, devono essere riclassificati e inclusi nel risultato delle attività operative in esercizio per tutti gli esercizi presentati in bilancio. È necessario indicare nel bilancio che gli importi relativi agli esercizi precedenti sono stati riclassificati.

36A. Un’entità che intraprenda un programma di vendita che comporta la perdita del controllo di una controllata, nel caso in cui quest’ultima sia un gruppo in dismissione che soddisfa la definizione di attività operativa cessata di cui al paragrafo 32, deve fornire le informazioni richieste nei paragrafi 33-36.

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