Modifiche a un programma di vendita
26. Se un’entità ha classificato un’attività (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, ma i criteri esposti nei paragrafi 7-9 non sono più soddisfatti, l’entità non deve più classificare l’attività (o il gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita.
27. L’entità deve valutare un’attività non corrente che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita (o cessa di far parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) al minore tra:
(a) il valore contabile prima che l’attività (o gruppo in dismissione) fosse classificata come posseduta per la vendita, rettificato per tutti gli ammortamenti, svalutazioni o ripristini di valore che sarebbero stati altrimenti rilevati se l’attività (o il gruppo in dismissione) non fosse stata classificata come posseduta per la vendita, e
(b) il suo valore recuperabile alla data della successiva decisione di non vendere (*).
(*) Se l’attività non corrente fa parte di una unità generatrice di flussi finanziari, il suo valore recuperabile è rappresentato dal valore contabile che sarebbe stato rilevato dopo l’allocazione delle perdite per riduzione di valore derivanti da quella unità generatrice di flussi finanziari in conformità con lo IAS 36.
28. L’entità deve rilevare qualsiasi necessaria rettifica del valore contabile di un’attività non corrente che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita nel risultato economico (**) relativo alle attività operative in esercizio («continuing operations») nel periodo in cui le condizioni specificate nei paragrafi 7-9 non sono più soddisfatte. L’entità deve esporre tale rettifica sotto la stessa voce del prospetto di conto economico complessivo utilizzata per esporre le plusvalenze o le minusvalenze, se esistenti, rilevate ai sensi del paragrafo 37.
(**) A meno che non si tratti di immobili, impianti e macchinari, o di un’attività immateriale rivalutata in conformità con lo IAS 16 o lo IAS 38 prima di essere classificata come posseduta per la vendita, nel qual caso la rettifica deve essere considerata come un incremento o decremento per ripristino di valore.
29. Se un’entità rimuove una singola attività o passività da un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, le rimanenti attività o passività del gruppo in dismissione continuano a essere valutate come un unico gruppo soltanto se esso soddisfa i criteri esposti nei paragrafi 7-9. Altrimenti, le rimanenti attività non correnti del gruppo che singolarmente soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, devono essere valutate singolarmente al minore tra il valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita a quella data. Tutte le attività non correnti che non soddisfano tali condizioni non devono più essere classificate come possedute per la vendita, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26.
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