Rilevazione delle perdite per riduzione di valore e dei ripristini
20. Un’entità deve rilevare una perdita per riduzione di valore per una qualsiasi svalutazione iniziale o successiva dell’attività (o del gruppo in dismissione) al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, nella misura in cui essa non sia stata già rilevata in conformità al paragrafo 19.
21. Un’entità deve rilevare una plusvalenza per ogni incremento successivo del fair value (valore equo) di un’attività al netto dei costi di vendita, ma solo fino a concorrenza della perdita per riduzione di valore complessiva rilevata in conformità al presente IFRS o precedentemente in conformità allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.
22. Un’entità deve rilevare una plusvalenza per ogni incremento successivo del fair value (valore equo) di un gruppo in dismissione, al netto dei costi di vendita:
(a) nella misura in cui non sia stata rilevata in conformità al paragrafo 19; ma
(b) solo fino a concorrenza della perdita per riduzione di valore complessiva rilevata, in conformità al presente IFRS o, precedentemente, in conformità allo IAS 36, sulle attività non correnti che rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS.
23. La perdita per riduzione di valore (o qualsiasi plusvalenza successiva) rilevata per un gruppo in dismissione ridurrà (o incrementerà) il valore contabile delle attività non correnti del gruppo che rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS, nell’ordine di ripartizione esposto nei paragrafi 104(a) e (b) e 122 dello IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004).
24. Una plusvalenza o minusvalenza non già rilevata alla data di vendita di un’attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), deve essere rilevata entro la data di eliminazione contabile. Le disposizioni per l’eliminazione contabile sono esposte:
(a) nei paragrafi 67-72 dello IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 2003) per gli immobili, impianti e macchinari, e
(b) nei paragrafi 112-117 dello IAS 38 Attività immateriali (rivisto nella sostanza nel 2004) per le attività immateriali.
25. Un’entità non deve ammortizzare un’attività non corrente classificata come posseduta per la vendita o che fa parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita. Gli oneri finanziari e le altre spese attribuibili alle passività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita devono continuare ad essere rilevati.
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