3. Un’entità deve applicare il presente IFRS ai costi di esplorazione e valutazione che sostiene.
4. Il presente IFRS non tratta altri aspetti contabili per le entità impegnate nell’esplorazione e valutazione di risorse minerarie.
5. Un’entità non deve applicare il presente IFRS ai costi sostenuti:
a) prima dell’esplorazione e della valutazione di risorse minerarie, quali i costi sostenuti prima che l’entità abbia ottenuto i diritti legali ad esplorare un’area specifica;
b) dopo che la fattibilità tecnica e la realizzabilità commerciale dell’estrazione di una risorsa mineraria risultino dimostrabili.
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