23. Un’entità deve indicare l’informativa che individua e illustra gli importi rilevati in bilancio derivanti dall’esplorazione e dalla valutazione di risorse minerarie.
24. Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 23, l’entità deve indicare:
a) i propri principi contabili per i costi di esplorazione e di valutazione inclusa l’iscrizione di attività di esplorazione e di valutazione;
b) gli importi di attività, passività, ricavo e costo e flussi finanziari operativi e di investimento derivanti dall’esplorazione e dalla valutazione di risorse minerarie.
25. Un’entità deve trattare le attività di esplorazione e di valutazione come una classe distinta di attività e dare l’informativa prevista dallo IAS 16 o dallo IAS 38 coerentemente con la classificazione delle attività.
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