Garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito ottenuti
38. Quando nel corso dell’esercizio l’entità ottiene attività finanziarie o non finanziarie a seguito della presa di possesso di garanzie da essa detenute o rifacendosi su altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, garanzie personali), e le attività soddisfano i criteri di rilevazione previsti in altri Principi, l’entità deve indicare:
(a) la natura e il valore contabile delle attività ottenute; e
(b) quando le attività non sono prontamente convertibili in denaro, le politiche seguite per dismettere dette attività o per utilizzarle nelle sue operazioni.
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