Informazioni quantitative
34. Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l’entità deve indicare:
(a) dati quantitativi sintetici sull’esposizione al rischio alla data di riferimento del bilancio. Queste informazioni si basano sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche (secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), per esempio il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato;
(b) le informazioni previste ai paragrafi da 36 a 42, se non già fornite in conformità ad (a), salvo che il rischio sia non rilevante (vedere i paragrafi da 29 a 31 dello IAS 1 per l’illustrazione della nozione di «rilevanza»);
(c) le concentrazioni dei rischi se non evidenti dalle informazioni fornite in conformità di (a) e (b).
35. Se i dati quantitativi forniti alla data di riferimento del bilancio non sono rappresentativi dell’esposizione al rischio dell’entità nel corso dell’esercizio, l’entità fornisce ulteriori informazioni che siano rappresentative.
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