Rischio di credito
36. Per ogni classe di strumenti finanziari, l’entità deve indicare:
(a) l’ammontare che alla data di riferimento del bilancio meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32);
(b) con riferimento all’ammontare indicato in (a), la descrizione della garanzia detenuta e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito;
(c) informazioni sulla qualità creditizia delle attività finanziarie non scadute e che non hanno subito una riduzione durevole di valore; e
(d) il valore contabile delle attività finanziarie che sarebbero altrimenti scadute o che avrebbero subito una riduzione durevole di valore ma le cui condizioni sono state rinegoziate.
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