Rischio di mercato – Analisi di sensitività
40. Tranne il caso in cui soddisfi le disposizioni di cui al paragrafo 41, l’entità deve indicare:
(a) l’analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato al quale l’entità è esposta alla data di riferimento del bilancio, mostrando gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto delle variazioni delle variabili rilevanti di rischio ragionevolmente possibili alla predetta data;
(b) i metodi e le ipotesi utilizzati per la preparazione dell’analisi di sensitività; e
(c) le modifiche ai metodi e alle ipotesi utilizzati rispetto all’esercizio precedente, e le ragioni di dette modifiche.
41. Se l’entità prepara un’analisi di sensitività, come nel caso dell’analisi del valore a rischio, che riflette le interdipendenze tra variabili di rischio (per esempio, tassi di interesse e tassi di cambio) e la utilizza per gestire i rischi finanziari, può utilizzare detta analisi di sensitività in luogo dell’analisi specificata al paragrafo 40. L’entità deve inoltre fornire:
(a) la spiegazione del metodo utilizzato per la preparazione dell’analisi di sensitività e un’illustrazione dei parametri e delle ipotesi principali alla base dei dati forniti; e
(b) la spiegazione dell’obiettivo del metodo utilizzato e una descrizione delle limitazioni che potrebbero risultarne nelle informazioni, che non rifletterebbero pienamente il fair value (valore equo) delle attività e delle passività in oggetto.
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