Fair value (valore equo)
25. Ad eccezione di quanto stabilito nel paragrafo 29, per ogni classe di attività e passività finanziarie (vedere paragrafo 6) l’entità deve indicare il fair value (valore equo) della classe di attività e passività in modo che sia possibile confrontarlo con il suo valore contabile.
26. Nell’indicare i fair value (valori equi), l’entità raggruppa le attività e le passività finanziarie in classi, ma le compensa soltanto nella misura in cui i loro valori contabili sono compensati nel bilancio.
27. Un’entità deve fornire informazioni, per ciascuna classe di strumenti finanziari, sui metodi e, in caso di utilizzo di una tecnica di valutazione, sulle ipotesi adottate nel determinare il fair value (valore equo) di ciascuna classe di attività o passività finanziarie. Per esempio, l’entità fornisce informazioni, se pertinente, sulle ipotesi fatte relativamente alla percentuale di rimborso anticipato, ai tassi di perdita stimata su crediti e ai tassi di interesse o di sconto. Se c’è stata una variazione nella tecnica di valutazione, l’entità deve fornire informazioni su tale variazione e sulle motivazioni che l’hanno determinata.
27A. Per fornire l’informativa di cui al paragrafo 27B, un’entità deve classificare la valutazione del fair value (valore equo) in base a una scala gerarchica del fair value (valore equo) che rifletta la rilevanza dei dati utilizzati nell’effettuare le valutazioni. La scala gerarchica del fair value (valore equo) deve essere composta dai seguenti livelli:
(a) prezzi quotati (non rettificati) su mercati attivi per attività o passività identiche (Livello 1);
(b) dati di input diversi dai prezzi quotati di cui al Livello 1 che sono osservabili per l’attività o la passività, sia direttamente (come nel caso dei prezzi), sia indirettamente (cioè in quanto derivati dai prezzi) (Livello 2); e
(c) dati di input relativi all’attività o alla passività che non sono basati su dati di mercato osservabili (dati non osservabili) (Livello 3).
Il livello della scala gerarchica del fair value (valore equo) a cui è riconducibile la valutazione del fair value (valore equo) nella sua interezza deve essere determinato in base ai dati di input del livello più basso che sono rilevanti per determinare il fair value (valore equo) nella sua interezza. A tal fine, la rilevanza di un dato di input viene confrontata con la misurazione del fair value (valore equo) nella sua interezza. Se una valutazione del fair value (valore equo) utilizza dati osservabili che richiedono una rettifica rilevante secondo dati di input non osservabili, tale valutazione è ricompresa nel Livello 3. La valutazione della rilevanza di un particolare dato rispetto alla determinazione del fair value (valore equo) nella sua interezza richiede un giudizio, che deve tener conto dei fattori specifici dell’attività o della passività.
27B. Relativamente alle valutazioni del fair value (valore equo) rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, un’entità deve fornire, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le seguenti informazioni:
(a) il livello gerarchico di fair value (valore equo) in cui sono state classificate le valutazioni del fair value (valore equo) nella loro interezza, suddividendo le valutazioni di fair value (valore equo) secondo i livelli definiti nel paragrafo 27A.
(b) tutti i trasferimenti di importo rilevante tra il Livello 1 e il Livello 2 della scala gerarchica del fair value (valore equo) e le motivazioni di tali trasferimenti. Le informazioni relative a tutti i trasferimenti da e verso ciascun livello devono essere presentate e discusse separatamente. A tal fine, la rilevanza deve essere giudicata rapportandola al risultato economico, alle attività o passività totali.
(c) relativamente alle valutazioni del fair value (valore equo) del Livello 3 della scala gerarchica del fair value (valore equo), una riconciliazione dei saldi iniziali con quelli finali, fornendo separatamente le informazioni sulle variazioni intervenute nell’esercizio attribuibili ai seguenti fattori:
(i) il totale degli utili e delle perdite d’esercizio rilevate nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, e un’indicazione della sezione del prospetto di conto economico complessivo o del conto economico separato (se presentato) in cui tali dati sono esposti;
(ii) il totale degli utili e delle perdite rilevati tra le altre componenti di conto economico complessivo;
(iii) gli acquisti, le vendite, le emissioni e i regolamenti (le informazioni relative a ciascun tipo di transazione devono essere esposte separatamente); e
(iv) i trasferimenti da e verso il Livello 3 (per esempio, i trasferimenti dovuti a variazioni nell’osservabilità dei dati di mercato) e le motivazioni di tali trasferimenti. Per trasferimenti di importo rilevante, i trasferimenti verso il Livello 3 devono essere presentati e discussi separatamente dai trasferimenti al di fuori del Livello 3.
(d) l’ammontare degli utili e delle perdite totali dell’esercizio di cui al punto (c)(i) inclusi nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio che sono attribuibili a utili o perdite rivenienti da quelle attività e passività possedute alla fine dell’esercizio e un’indicazione sul punto in cui tali utili o perdite sono esposti nel prospetto di conto economico complessivo o nel conto economico separato (se presentato).
(e) per le valutazioni del fair value (valore equo) di Livello 3, se la variazione di uno o più dati di input relativi a ipotesi alternative ragionevolmente possibili cambierebbe il fair value (valore equo) in maniera rilevante, l’entità deve dichiarare tale fatto e fornire informazioni sull’impatto di tali variazioni.
L’entità deve fornire informazioni su come è stato calcolato l’impatto di una variazione in un’ipotesi alternativa ragionevolmente possibile. A questo scopo, la rilevanza deve essere giudicata con riferimento al risultato economico e alle attività o passività totali o, nel caso in cui le variazioni del fair value (valore equo) siano rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, al patrimonio netto complessivo.
L’entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal presente paragrafo in formato tabellare, a meno che non sia più appropriato un formato diverso.
28. Se il mercato di uno strumento finanziario non è attivo, l’entità ne determina il fair value (valore equo) utilizzando una tecnica di valutazione (vedere i paragrafi da AG74 a AG79 dello IAS 39). Tuttavia, la prova migliore del fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale è il prezzo di transazione (ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto), a meno che non siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo AG76 dello IAS 39. Vi potrebbe essere, pertanto, una differenza tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e l’importo determinato a tale data utilizzando la tecnica di valutazione. Se una tale differenza esiste, per ogni classe di strumenti finanziari l’entità deve indicare:
(a) i principi contabili da essa utilizzati per la rilevazione di detta differenza nel conto economico che riflettano la variazione dei fattori (compresi i tempi) che gli operatori di mercato considererebbero nel fissare il prezzo (vedere paragrafo AG76A dello IAS 39); e
(b) la differenza complessiva ancora da rilevare nel conto economico all’inizio e alla fine dell’esercizio e la riconciliazione delle variazioni del saldo di detta differenza.
29. L’indicazione del fair value (valore equo) non è necessaria:
(a) quando il valore contabile è un’approssimazione ragionevole del fair value (valore equo), per esempio nel caso di strumenti finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve termine;
(b) per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo o derivati correlati a tali strumenti rappresentativi di capitale che sono valutati al costo secondo quanto previsto dallo IAS 39 poiché il loro fair value (valore equo) non può essere determinato attendibilmente; o
(c) per i contratti che contengono un elemento di partecipazione discrezionale (secondo quanto descritto nell’IFRS 4), se il fair value (valore equo) di detto elemento non può essere determinato attendibilmente.
30. Nei casi descritti al paragrafo 29(b) e (c), l’entità fornisce informazioni per aiutare gli utilizzatori del bilancio a effettuare le loro valutazioni circa la misura delle possibili differenze tra il valore contabile di tali attività o passività finanziarie e il loro fair value (valore equo), tra cui:
(a) il fatto che per i predetti strumenti il fair value (valore equo) non è stato indicato poiché non può essere determinato attendibilmente;
(b) la descrizione degli strumenti finanziari, l’indicazione del loro valore contabile e la spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;
(c) informazioni sul mercato degli strumenti;
(d) l’indicazione se l’entità ha intenzione di cedere gli strumenti finanziari e quando; e
(e) nel caso in cui siano stati eliminati dal bilancio strumenti finanziari il cui fair value (valore equo) precedentemente non poteva essere valutato attendibilmente, deve esserne data informazione, con indicazione del loro valore contabile al momento dell’eliminazione e dell’importo dell’utile o della perdita rilevati.
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