Garanzie
14. L’entità deve indicare:
(a) il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività o di passività potenziali, inclusi gli importi riclassificati secondo quanto previsto dal paragrafo 37(a) dello IAS 39; e
(b) le clausole e condizioni della garanzia.
15. Quando l’entità detiene una garanzia (attività finanziarie o non finanziarie) che le è consentito di vendere o di ridare in garanzia in assenza di inadempimento da parte del possessore della garanzia, essa deve indicare:
(a) il fair value (valore equo) della garanzia detenuta;
(b) il fair value (valore equo) di una tale garanzia venduta o ridata in garanzia e se l’entità è obbligata a restituirla; e
(c) le clausole e condizioni associate all’utilizzo della garanzia.
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