Strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli
17. Qualora l’entità abbia emesso uno strumento contenente sia una componente di passività sia una componente rappresentativa di capitale (vedere paragrafo 28 dello IAS 32) e lo strumento abbia derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti (come per esempio, uno strumento di debito con opzione a convertire), essa deve indicare l’esistenza di tali caratteristiche. Inadempienze e violazioni.
18. Per i finanziamenti passivi rilevati alla data di riferimento del bilancio, l’entità deve indicare:
(a) i dettagli di qualsiasi inadempienza nel corso dell’esercizio di clausole riguardanti il capitale nominale, gli interessi, il piano di ammortamento o i rimborsi relativi ai finanziamenti passivi;
(b) il valore contabile dei finanziamenti passivi oggetto dell’inadempienza alla data di riferimento del bilancio; e
(c) se l’inadempienza sia stata sanata o se le condizioni dei finanziamenti passivi siano state rinegoziate prima della data in cui il bilancio è stato autorizzato per la pubblicazione.
19. Se durante l’esercizio ci sono state violazioni di clausole dei contratti di finanziamento diverse da quelle indicate al paragrafo 18, l’entità deve comunicare le stesse informazioni previste al paragrafo 18 quando dette violazioni possono permettere al finanziatore di richiedere il rimborso (eccetto per violazioni che sono sanate, o in relazione alle quali le condizioni del finanziamento sono rinegoziate, alla, o prima della data di riferimento del bilancio).
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