2. Il presente IFRS si applica:
a) al bilancio separato o individuale di un’entità:
i) i cui titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato pubblico (una borsa valori nazionale o estera ovvero mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali); o
ii) che deposita il proprio bilancio, o ha in corso il deposito del proprio bilancio, presso una Commissione per la borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e
b) al bilancio consolidato di un gruppo avente un capogruppo:
i) i cui titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato pubblico (una borsa valori nazionale o estera ovvero mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali); o
ii) che deposita il bilancio consolidato, o ha in corso il deposito del bilancio consolidato, presso una Commissione per la borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico.
3. Se un’entità che non è tenuta ad applicare il presente IFRS decide di fornire informazioni sui settori che non sono conformi al presente IFRS, non deve definire tali informazioni come informativa di settore.
4. Se il fascicolo di bilancio contiene sia il bilancio consolidato di una controllante che rientra nell’ambito di applicazione del presente IFRS, sia il bilancio separato di tale controllante, l’informativa di settore deve essere presentata solo con riferimento al bilancio consolidato.
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