20. Un’entità deve fornire le informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti sul bilancio delle attività imprenditoriali che intraprende e i contesti economici nei quali opera.
21. Per conferire efficacia al principio di cui al paragrafo 20, un’entità deve fornire quanto segue per ciascun esercizio per il quale venga presentato un conto economico:
a) le informazioni generali di cui al paragrafo 22;
b) le informazioni in merito all’utile o alla perdita di settore presentati, compresi i ricavi e le spese specificati inclusi nell’utile o nella perdita di settore presentati, alle attività di settore, alle passività di settore e alla base di valutazione, come descritto nei paragrafi da 23 a 27; e
c) le riconciliazioni dei totali dei ricavi di settore, dell’utile o perdita di settore presentati, delle attività di settore, delle passività di settore e di altre voci di settore significative con i corrispondenti importi dell’entità come descritto nel paragrafo 28.
Le riconciliazioni degli ammontari presentati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria relativi ai settori oggetto di informativa con quelli riportati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità sono necessarie per ciascuna data di presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Le informazioni per gli esercizi precedenti devono essere rideterminate come descritto nei paragrafi 29 e 30.
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