Informazioni generali
22. Un’entità deve fornire le seguenti informazioni generali:
a) i fattori utilizzati per identificare i settori oggetto di informativa dell’entità, compresa la base di organizzazione (ad esempio, se la direzione aziendale abbia scelto di organizzare l’entità in funzione delle differenze dei prodotti e servizi, delle aree geografiche, del contesto normativo o di una combinazione di fattori e se i settori oggetto di informativa siano stati aggregati); e
b) i tipi di prodotti e servizi da cui ciascun settore oggetto di informativa ottiene i propri ricavi.
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