11. Un’entità deve fornire informazioni separate in merito a ciascun settore operativo che:
a) sia stato identificato conformemente ai paragrafi da 5 a 10 o derivi dall’aggregazione di due o più di tali settori conformemente al paragrafo 12; e
b) superi le soglie quantitative di cui al paragrafo 13.
I paragrafi da 14 a 19 indicano altre situazioni in cui devono essere fornite informazioni separate in merito ad un settore operativo.
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