Riconciliazioni
28. Un’entità deve fornire le riconciliazioni di tutte le seguenti voci:
a) il totale dei ricavi dei settori oggetto di informativa rispetto ai ricavi dell’entità;
b) il totale delle valutazioni dell’utile o della perdita dei settori oggetto di informativa rispetto all’utile o alla perdita dell’entità ante oneri (proventi) fiscali e attività operative cessate. Tuttavia, se un’entità alloca a settori oggetto di informativa voci come oneri (proventi) fiscali, l’entità può riconciliare il totale delle valutazioni di utile o perdita di settore con l’utile o perdita dell’entità al netto di tali voci;
c) il totale delle attività dei settori oggetto di informativa rispetto alle attività dell’entità;
d) il totale delle passività dei settori oggetto di informativa rispetto alle passività dell’entità se le passività di settore sono presentate conformemente al paragrafo 23;
e) il totale degli importi di qualsiasi altro elemento informativo rilevante presentato per i settori oggetto di informativa rispetto al corrispondente importo per l’entità.
Tutti gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente. Ad esempio, l’importo di ciascuna rettifica rilevante necessaria per riconciliare l’utile o la perdita del settore oggetto di informativa con l’utile o la perdita dell’entità derivante da diversi principi contabili deve essere identificato e descritto separatamente.
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