Rilevazione iniziale di un’attività o di una passività
22 Al momento della rilevazione iniziale di un’attività o di una passività può emergere una differenza temporanea, per esempio nel caso in cui parte o tutto il costo di un’attività non sarà fiscalmente deducibile. Il criterio di contabilizzazione di tali differenze temporanee dipende dalla natura dell’operazione che ha comportato la rilevazione iniziale dell’attività o della passività:
a) in una aggregazione aziendale, un’entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e ciò incide sul valore dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli che la stessa rileva (si veda paragrafo 19);
b) se l’operazione influenza l’utile contabile o il reddito imponibile, l’entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e rileva nell’utile (perdita) d’esercizio l’onere fiscale o il provento fiscale differito che ne derivano (cfr. paragrafo 59);
c) se l’operazione non è una aggregazione aziendale, e non influenza né l’utile contabile né il reddito imponibile, l’entità, in assenza delle esenzioni previste dai paragrafi 15 e 24, rileverebbe la passività o l’attività fiscale differita e rettificherebbe del medesimo importo il valore contabile dell’attività o della passività. Tali rettifiche renderebbero meno trasparente il bilancio. Il presente Principio, quindi, non consente all’entità di rilevare la passività o l’attività fiscale differita, né in sede di rilevazione iniziale né successivamente (cfr. il prossimo esempio). Inoltre, l’entità, man mano che il bene è ammortizzato, non contabilizza le successive variazioni di valore della passività o attività fiscale differita non rilevata.
ESEMPIO ILLUSTRATIVO DEL PARAGRAFO 22, LETTERA C
L’entità intende utilizzare un bene che costa 1.000 per tutta la sua vita utile, che è di cinque anni, per poi cederlo a un valore residuo di zero. L’aliquota fiscale è del 40%. L’ammortamento del bene non è fiscalmente deducibile. Alla sua dismissione, l’eventuale plusvalenza non sarà imponibile e qualsiasi minusvalenza non sarà deducibile.
Man mano che l’entità recupererà il valore contabile del bene essa realizzerà un reddito imponibile di 1.000 e pagherà imposte per 400. L’entità non rileva la passività fiscale differita risultante di 400 perché essa deriva dalla rilevazione iniziale del bene.
Nell’anno seguente, il valore contabile dell’attività è 800. Realizzando un reddito imponibile di 800, l’entità pagherà imposte per 320. L’entità non rileva la passività fiscale differita di 320 perché essa deriva dalla rilevazione iniziale del bene.
23 Secondo quanto previsto dallo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, l’emittente di uno strumento finanziario composto (per esempio, un titolo a reddito fisso convertibile) classifica la componente passiva dello strumento come passività e la componente patrimoniale come patrimonio netto. In alcuni ordinamenti, al momento della rilevazione iniziale il valore ai fini fiscali della componente passiva è pari al valore contabile iniziale della somma delle componenti passive e di patrimonio netto. La risultante differenza temporanea imponibile emerge dalla distinta rilevazione iniziale della componente passiva e di quella patrimoniale. Perciò, l’eccezione di cui al paragrafo 15, lettera b), non è applicabile. Di conseguenza, l’entità rileva la risultante passività fiscale differita. Secondo quanto previsto dal paragrafo 61, l’imposta differita è addebitata direttamente al valore contabile della componente patrimoniale. Secondo quanto previsto dal paragrafo 61A, l’imposta differita è addebitata direttamente al valore contabile della componente patrimoniale. Secondo quanto previsto dal paragrafo 58, le successive variazioni della passività fiscale differita sono rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio come onere (provento) fiscale differito.
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