2. Un’entità deve applicare il presente Principio nella preparazione e nella presentazione del bilancio redatto per scopi di carattere generale secondo quanto previsto dagli International Financial Reporting Standard (IFRS).
3. Altri IFRS illustrano le disposizioni per la rilevazione, la valutazione e l’informativa in merito a specifiche operazioni e altri fatti.
4. l presente Principio non si applica alla struttura e al contenuto del bilancio intermedio sintetico preparato secondo quanto previsto dallo IAS 34 Bilanci intermedi. Tuttavia, i paragrafi 15-35 si applicano a tale bilancio. Il presente Principio si applica parimenti a tutte le entità, incluse quelle che presentano un bilancio consolidato o un bilancio separato, come definito nello IAS 27 Bilancio consolidato e separato.
5. Il presente Principio utilizza una terminologia che è adatta a entità con fini di lucro, incluse entità operanti nel settore pubblico. Le entità che svolgono attività senza fini di lucro nel settore privato o pubblico, se applicano il presente Principio, possono trovarsi nella condizione di dover modificare le descrizioni usate per particolari voci del bilancio e per il bilancio nel suo complesso.
6. Similarmente, le entità che non dispongono di patrimonio netto come definito nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio (per es. alcuni fondi comuni di investimento) e le entità il cui capitale non è patrimonio netto (per es. alcune entità cooperative) possono avere bisogno di adattare la presentazione nel bilancio della quota d’interessenza dei membri o dei possessori di quote.