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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 1 Presentazione del bilancio – Considerazioni generali

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Attendibilità della presentazione e conformità agli IFRS

15. 15. I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria (Quadro concettuale). Si presume che l’applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile.

16. Un’entità il cui bilancio è conforme agli IFRS deve rendere un’attestazione esplicita e senza riserve di tale conformità nelle note. Un’entità non deve descrivere il bilancio come conforme agli IFRS a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni degli IFRS.

17. Praticamente in tutte le circostanze, un’entità ottiene una presentazione attendibile conformandosi con tutti gli IFRS applicabili. Una presentazione attendibile inoltre richiede che un’entità:

(a) selezioni e applichi i principi contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori. Lo IAS 8 definisce una gerarchia di fonti autorevoli alle quali la direzione aziendale fa riferimento nei casi in cui non vi sia un IFRS specificamente applicabile ad una voce;

(b) presenti le informazioni, inclusi i principi contabili, in modo che sia fornita una informativa rilevante, attendibile, comparabile e comprensibile;

(c) fornisca informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori di comprendere l’impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell’entità.

18. Un’entità non può rimediare all’applicazione di principi contabili non corretti né con l’illustrazione dei principi contabili adottati, né con note o documentazione esplicativa.

19. In circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, l’entità deve disattendere tale disposizione secondo quanto esposto nel paragrafo 20 se il quadro di regolamentazione applicabile lo richiede o comunque non vieta tale deroga.
20. Quando l’entità disattende una disposizione di un IFRS secondo quanto previsto dal paragrafo 19, questa deve indicare:

a) che la direzione aziendale ha ritenuto che il bilancio rappresenta attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità;
b) di aver rispettato gli IFRS applicabili, salvo aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere una presentazione attendibile;
c) il titolo dell’IFRS che l’entità ha disatteso, la natura della deroga, incluso il trattamento che l’IFRS richiederebbe, la ragione per cui tale trattamento sarebbe nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, e il trattamento adottato; e
d) per ogni esercizio presentato gli effetti economici-patrimoniali della deroga su ogni voce del bilancio qualora fosse stato redatto conformemente alle disposizioni.

21. Quando un’entità ha derogato ad una disposizione di un IFRS in un esercizio precedente, e tale deroga ha un effetto sui valori rilevati nel bilancio per l’esercizio corrente, questa deve fornire le informazioni integrative esposte nei paragrafi 20(c) e (d).

22. Il paragrafo 21 si applica, per esempio, quando un’entità ha disatteso in un esercizio precedente una disposizione di un IFRS relativa alla valutazione di attività o passività e quella deroga ha un effetto sulla valutazione delle variazioni delle attività e passività rilevate nel bilancio dell’esercizio corrente.

23. Nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione di un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, e tuttavia il quadro di regolamentazione applicabile nella fattispecie non consente la deroga dalla disposizione, l’entità deve, nella massima misura possibile, ridurre i relativi aspetti fuorvianti fornendo informazioni su:

a) il titolo dell’IFRS in questione, la natura della disposizione, e la ragione per cui la direzione aziendale ha concluso che la conformità con tale disposizione è nelle circostanze così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale; e
b) per ogni esercizio presentato, le rettifiche a ogni voce del bilancio che la direzione aziendale ha concluso sarebbero necessarie per ottenere una presentazione attendibile.

24. Per le finalità di cui ai paragrafi 19-23, un elemento di informazione sarebbe in conflitto con le finalità del bilancio quando esso non rappresenta fedelmente le operazioni, altri fatti e condizioni che intende rappresentare, o si potrebbe ragionevolmente aspettare che rappresenti, e, di conseguenza, è probabile che avrebbe un effetto sulle decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio. Quando si valuta se la conformità a una disposizione specifica di un IFRS sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale, la direzione aziendale considera: a) perché le finalità del bilancio non sono state conseguite nelle particolari circostanze; e b) come le circostanze dell’entità differiscono da quelle di altre entità che invece ottemperano alla disposizione. Se altre entità in circostanze simili ottemperano alla disposizione, vi è una presunzione relativa che la conformità dell’entità alla disposizione non sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro concettuale.

 

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