Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria
54. Come minimo, il prospetto della situazione patrimoniale -finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti valori:
(a) immobili, impianti e macchinari;
(b) investimenti immobiliari;
(c) attività immateriali;
(d) attività finanziarie [esclusi i valori esposti in (e), (h) e (i)];
(e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
(f) attività biologiche;
(g) rimanenze;
(h) crediti commerciali e altri crediti;
(i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
(j) il totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
(k) debiti commerciali e altri debiti;
(l) accantonamenti;
(m) passività finanziarie [esclusi i valori esposti in (k), e (l)];
(n) passività e attività per imposte correnti, come definito nello IAS 12 Imposte sul reddito;
(o) passività e attività per imposte differite, come definito nello IAS 12;
(p) passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all’IFRS 5;
(q) interessenze di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto; e
(r) capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante.
55. Un’entità deve presentare voci aggiuntive, intestazioni e risultati parziali quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità.
56. Quando un’entità presenta attività correnti e non correnti, e passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, non deve classificare attività (passività) fiscali differite del bilancio come attività (passività) correnti.
57. Il presente Principio non prescrive l’ordine o lo schema con il quale un’entità espone le voci. Il paragrafo 54 elenca semplicemente le voci che sono sufficientemente diverse per natura o destinazione da richiedere una esposizione
separata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Inoltre:
(a) le voci sono separatamente esposte quando la dimensione, la natura o la destinazione di una voce o aggregazione di voci simili è tale che una presentazione distinta è rilevante per la comprensione della posizione patrimoniale-finanziaria di un’entità; e
(b) le descrizioni usate e l’ordine delle voci o dell’aggregazione di voci simili possono essere modificati in relazione alla natura dell’entità e delle sue operazioni, per fornire l’informativa necessaria per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità. Ad esempio, un istituto finanziario può modificare le descrizioni sopra elencate per fornire informazioni più rilevanti in merito alle operazioni dell’istituto stesso.
58. Un’entità decide in merito alla presentazione distinta di voci aggiuntive basandosi sulla valutazione:
(a) della natura e del grado di liquidità delle attività;
(b) della destinazione delle attività all’interno dell’entità; e
(c) degli importi, della natura e delle scadenze delle passività.
59. L’utilizzo di basi di valutazione diverse per le diverse classi di attività suggerisce che la loro natura o destinazione differisce e, quindi, che un’entità le presenta come voci distinte. Per esempio, diverse classi di immobili, impianti e macchinari possono essere iscritte al costo o a valori rideterminati secondo quanto previsto dallo IAS 16.