Attività correnti
66. Un’entità deve classificare un’attività come corrente quando:
(a) si suppone realizzi l’attività, oppure la possiede per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo;
(b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
(c) si suppone realizzi l’attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o
(d) l’attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come definiti nello IAS 7) a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
Un’entità deve classificare tutte le altre attività come non correnti.
67. Il presente Principio usa il termine «non corrente» per includere attività materiali, immateriali, e finanziarie aventi natura a lungo termine. Esso non impedisce l’uso di descrizioni alternative purché il significato sia chiaro.
68. Il ciclo operativo di un’entità è il tempo che intercorre tra l’acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando il normale ciclo operativo di un’entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi. Le attività correnti includono attività (come rimanenze e crediti commerciali) che sono vendute, utilizzate o realizzate nell’ambito del normale ciclo operativo, anche quando non è previsto che esse siano realizzate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Le attività correnti inoltre includono attività possedute principalmente per la negoziazione (tra gli esempi rientrano alcune attività finanziarie classificate come possedute per la negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39) e la parte corrente di attività finanziarie non correnti.