Passività correnti
69. Un’entità deve classificare una passività come corrente quando:
(a) è previsto che estingua la passività nel suo normale ciclo operativo;
(b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
(c) la passività deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o
(d) non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio (vedere paragrafo 73). Le clausole di una passività che potrebbero, a scelta della controparte, dar luogo alla sua estinzione attraverso l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale non incidono sulla sua classificazione.
Un’entità deve classificare tutte le altre passività come non correnti.
70. Alcune passività correnti, quali debiti commerciali e alcuni accantonamenti relativi al personale e ad altri costi operativi, sono parte del capitale circolante usato nel normale ciclo operativo dell’entità. Un’entità classifica tali voci operative come passività correnti anche se la loro estinzione avverrà dopo oltre dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Lo stesso normale ciclo operativo si applica alla classificazione delle attività e passività di un’entità. Quando il normale ciclo operativo di un’entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi.
71. Altre passività correnti non sono estinte nell’ambito del normale ciclo operativo, ma devono essere estinte entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio o sono assunte principalmente per essere negoziate. Tra gli esempi rientrano alcune passività finanziarie classificate come possedute per la negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39, gli scoperti bancari, la quota corrente di passività finanziarie non correnti, i dividendi da pagare, le passività per imposte sul reddito e gli altri debiti non commerciali. Le passività finanziarie che sono relative a finanziamenti a lungo termine (ossia non sono parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo dell’entità) e non devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, sono passività non correnti subordinatamente a quanto previsto dai paragrafi 74 e 75.
72. Un’entità classifica le sue passività finanziarie come correnti quando devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, anche se:
(a) il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi, e
(b) un accordo di rifinanziamento, o di rimodulazione dei pagamenti, a lungo termine viene concluso dopo la data di chiusura dell’esercizio e prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione.
73. Se un’entità prevede, e ha la discrezionalità, di rifinanziare o rinnovare un’obbligazione per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio secondo un accordo di finanziamento esistente, essa classifica l’obbligazione come non corrente, anche se sarebbe scaduta entro un periodo più breve. Tuttavia, quando il rifinanziamento o il rinnovamento dell’obbligazione non è a discrezione dell’entità (per esempio, non c’è un accordo di rifinanziamento), l’entità non considera la potenzialità di rifinanziare l’obbligazione e la classifica come corrente.
74. Quando un’entità viola una clausola di un contratto di finanziamento a lungo termine alla data di chiusura o prima della data di chiusura dell’esercizio con l’effetto che la passività diventa un debito esigibile a richiesta, essa classifica la passività come corrente, anche se il finanziatore ha concordato, dopo la data di chiusura dell’esercizio e prima dell’autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, di non richiedere il pagamento come conseguenza della violazione. Un’entità classifica la passività come corrente perché, alla data di chiusura dell’esercizio, essa non gode di un diritto incondizionato a differire il suo regolamento per almeno dodici mesi da quella data.
75. Tuttavia, un’entità classifica la passività come non corrente se il finanziatore ha concordato, prima della data di chiusura dell’esercizio, di fornire un periodo di tolleranza che termina almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio, entro il quale l’entità può sanare la violazione e durante il quale il finanziatore non può richiedere un rimborso immediato.
76. In riferimento ai finanziamenti classificati come passività correnti, se i fatti seguenti si verificano tra la data di chiusura dell’esercizio e la data in cui il bilancio è autorizzato alla pubblicazione, tali eventi sono illustrati come fatti che non comportano una rettifica secondo quanto previsto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento:
(a) rifinanziamento a lungo termine;
(b) risoluzione della violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine; e
(c) la concessione da parte del finanziatore di un periodo di tolleranza per sanare la violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine che scade almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio.