8. Una SDS deve essere consolidata quando la sostanza della relazione tra un’impresa e una SDS indica che la SDS è controllata dall’impresa.
9. Nel contesto di una SDS, il controllo può originare dalla predeterminazione delle attività della SDS (operante con «autopilota») o altrimenti. Lo IAS 27.13 indica diverse circostanze che si concretizzano nel controllo anche se un’entità possiede metà o anche meno dei diritti di voto di un’altra entità. Analogamente, il controllo può esistere anche nei casi in cui un’impresa possiede una piccola o nessuna parte del patrimonio della SDS. L’applicazione del concetto di controllo richiede, in ciascun caso, una valutazione soggettiva nel contesto di tutti i fattori rilevanti.
10. In aggiunta alle situazioni descritte nello IAS 27.13, le seguenti circostanze, per esempio, possono indicare che esiste una relazione in cui un’impresa controlla una SDS e conseguentemente dovrebbe consolidare la SDS (una guida addizionale è fornita nell’Appendice della presente Interpretazione):
(a) in concreto, le attività della SDS sono esercitate per conto dell’impresa in relazione alle sue specifiche esigenze aziendali così che l’entità ottenga benefici dall’attività della SDS;
(b) in concreto, l’entità ha poteri decisionali per ottenere la maggioranza dei benefici dell’attività della SDS o, predisponendo un meccanismo «autopilota», l’entità ha delegato questi poteri decisionali;
(c) in concreto, l’entità detiene diritti a ottenere la maggioranza dei benefici della SDS e, perciò, può essere esposta ai rischi inerenti alle attività della SDS; o
(d) in concreto, l’entità mantiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla SDS o le sue attività al fine di ottenere benefici dalla loro gestione.
11. [Abrogato].
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