Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimenti: IAS 16, Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 1998).
Problema
1. Le imprese possono ricevere risarcimenti monetari o non monetari da terzi per riduzioni durevoli di valore o per la perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari. Spesso il risarcimento monetario ricevuto deve essere usato per impellenti ragioni economiche, per ripristinare i beni che hanno subito una riduzione durevole di valore o per acquistare o costruire nuovi beni al fine di rimpiazzare le attività perse o cedute. Lo IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 1998) non fornisce una guida esplicita su come contabilizzare tali rimborsi monetari o non monetari.
2. Esempi di tali casi possono includere:
(a) indennizzi da parte di società assicuratrici dopo una riduzione durevole di valore o una perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari, dovuta a disastri naturali, furti o a un errato utilizzo;
(b) rimborsi governativi per espropri di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari; per esempio, un terreno che deve essere usato per fini pubblici;
(c) risarcimenti connessi alla conversione involontaria di elementi rientranti tra gli elementi di immobili, impianti e macchinari; per esempio, la ricollocazione di impianti da una definita area urbana a un’area non urbana in conformità a una politica nazionale sul territorio; o
(d) la sostituzione complessiva o parziale di un’attività che ha subito una riduzione durevole di valore o di un’attività persa.
3. Il problema consiste nel determinare come contabilizzare:
(a) le riduzioni durevoli di valore o la perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari;
(b) il relativo risarcimento da parte di terzi; e
(c) il successivo ripristino, acquisto o costruzione di attività.
Interpretazione
4. Le riduzioni durevoli di valore o la perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari, le connesse richieste o pagamenti risarcitori da parte di terzi e ogni successivo acquisto o costruzione di beni sostitutivi sono eventi economici distinti e devono essere contabilizzati come tali. I tre eventi economici devono essere contabilizzati separatamente come segue:
(a) le riduzioni durevoli di valore degli elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari devono essere rilevate secondo le disposizioni dello IAS 36; la cessazione o la dismissione di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari devono essere rilevate secondo le disposizioni dello IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 1998);
(b) il risarcimento monetario o non monetario da parte di terzi per elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione durevole di valore, sono stati persi o dismessi deve essere imputato a conto economico quando vi sono le condizioni per la rilevazione in bilancio; e
(c) il costo di beni ripristinati, acquistati, costruiti in sostituzione di quelli precedenti, o ricevuti come risarcimento deve essere determinato ed esposto in bilancio come prescritto dallo IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 1998).
Informazioni integrative
5. Il risarcimento monetario o non monetario rilevato per una riduzione durevole di valore o per una perdita di elementi rientranti tra gli elementi di immobili, impianti e macchinari deve essere indicato separatamente.
Data di approvazione: giugno 1998.
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.