Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimento: IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese.
Problema
1. Nella contabilizzazione iniziale di un’aggregazione d’impresa, un acquirente può non disporre di tutte le informazioni disponibili per poter identificare e stimare in modo attendibile il fair value (valore equo) delle attività e delle passività acquisite oppure le attività e passività identificabili acquisite possono non avere ancora i requisiti per essere contabilizzate come attività e passività distinte. Ciò può essere dovuto alla complessità dell’attività acquisita, alla necessità di preparare e distribuire informazioni finanziarie tempestive, o ad altre ragioni.
2. Lo IAS 22.71 (rivisto nella sostanza nel 1998) indica che nella contabilizzazione di un’acquisizione di un’impresa, Le attività e le passività identificabili che sono acquisite ma che non soddisfano i requisiti per una rilevazione distinta nel momento della contabilizzazione iniziale devono essere rilevate successivamente se e quando soddisfano tali requisiti. I valori iscritti per le attività e per le passività identificabili acquisite devono essere rettificati quando, successivamente all’acquisizione, sono disponibili ulteriori conoscenze che facilitano la stima dei valori attribuiti alle attività e passività identificabili quando l’acquisizione fu contabilizzata inizialmente. Anche il valore assegnato all’avviamento positivo o negativo deve essere rettificato quando necessario, nella misura in cui:
(a) la rettifica non incrementi il valore contabile dell’avviamento oltre il suo valore recuperabile, come definito nello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività; e
(b) tale rettifica è effettuata entro la fine del primo esercizio contabile che inizia dopo quello dell’acquisizione (fatta eccezione per la rilevazione di una passività identificabile secondo quanto previsto dal paragrafo 31, nel qual caso valgono i termini di cui al paragrafo 31 (c));
altrimenti le rettifiche alle attività e passività identificabili devono essere rilevate come provento o come onere.
3. I problemi consistono nel definire se, nelle limitate circostanze in cui devono essere apportate le rettifiche così come descritto dallo IAS 22.71:
(a) una rettifica al fair value (valore equo) iniziale delle attività e passività acquisite debba includere gli effetti dell’ammortamento e gli altri cambiamenti che si sarebbero verificati se fossero stati applicati i fair value (valore equo) rettificati a partire dalla data di acquisizione;
(b) una rettifica dell’avviamento positivo o negativo debba includere l’effetto dell’ammortamento dell’importo rettificato assegnato all’avviamento positivo o negativo dalla data di acquisizione; e
(c) con quale modalità le rettifiche alle attività e passività acquisite e all’avviamento positivo o negativo debbano essere esposte.
4. La presente Interpretazione non si applica ai seguenti elementi poiché essi sono specificatamente trattati altrove nei Principi contabili internazionali:
(a) le attività e la passività fiscali differite rilevate sulla base dello IAS 12 (rivisto nella sostanza nel 1996), paragrafi da 66 a 68; e
(b) lo storno degli accantonamenti inizialmente effettuati per cessare o ridurre le attività dell’acquisita, sulla base dello IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), paragrafi 75 e 76.
Interpretazione
5. Una rettifica apportata al valore contabile di attività e passività identificabili acquisite, effettuate nelle limitate circostanze descritte nello IAS 22.71, devono essere calcolate come se i fair value (valore equo) rettificati fossero stati applicati a partire dalla data di acquisizione. Come conseguenza, la rettifica deve includere sia l’effetto del cambiamento dei fair value (valore equo) inizialmente assegnati sia l’effetto dell’ammortamento e degli altri cambiamenti che si sarebbero verificati se i fair value (valore equo) rettificati fossero stati applicati a partire dalla data dell’acquisizione.
6. Se la rettifica alle attività e passività identificabili è effettuata prima del termine del primo periodo amministrativo annuale successivo all’acquisizione, il valore contabile dell’avviamento positivo o negativo deve essere rettificato, quando necessario, al valore che sarebbe stato determinato se i fair value (valore equo) rettificati fossero stati disponibili alla data dell’acquisizione. Come conseguenza, anche l’ammortamento dell’avviamento o la rilevazione dell’avviamento negativo è rettificato a partire dalla data dell’acquisizione. Per altro, una rettifica al valore contabile dell’avviamento deve essere apportata solo nella misura in cui questa non incrementi il valore contabile dell’avviamento oltre il suo valore recuperabile.
7. Le rettifiche dovute a svalutazioni e ammortamenti, le perdite durevoli di valore e gli altri importi, determinati secondo quanto previsto dai paragrafi 5 e 6 della presente Interpretazione, devono essere inclusi nell’utile o nella perdita d’esercizio nella relativa categoria di ricavo o di costo di conto economico. Sono addebitati o accreditati a patrimonio netto solamente quegli elementi successivi alla data di acquisizione per i quali altri Principi richiedono o consentono la diretta rilevazione a patrimonio netto; la presente Interpretazione non altera il trattamento già previsto da altri Principi.
Informazioni integrative
8. Le rettifiche apportate al valore contabile di attività o passività identificabili oppure all’avviamento positivo o negativo devono essere indicate e illustrate nel bilancio dell’esercizio in cui la rettifica è effettuata. Deve essere indicato l’importo di una rettifica che fa riferimento a esercizi precedenti o comparativi.
Data di approvazione: ottobre 1999.
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dalle rettifiche apportate negli esercizi annuali con chiusura a partire dal 15 luglio 2000.