10. Nella identificazione dell’informativa ritenuta necessaria per comprendere l’accordo e il trattamento contabile adottato devono essere considerati tutti gli aspetti di un accordo che, nella sostanza, non coinvolgono un contratto di leasing in base a quanto disposto nello IAS 17. Un’Impresa deve indicare per ogni esercizio in cui l’accordo è efficace quanto segue:
(a) una descrizione dell’accordo incluso:
(i) il bene in oggetto e qualsiasi relativo vincolo d’uso;
(ii) la durata dell’accordo e le altre fondamentali condizioni previste nell’accordo;
(iii) le operazioni tra loro collegate, incluse eventuali opzioni; e
(b) il trattamento contabile applicato a qualsiasi compenso ricevuto, l’importo rilevato come ricavo nell’esercizio, e le voci di conto economico in cui lo stesso è stato allocato.
11. L’informativa richiesta in accordo al paragrafo 10 della presente Interpretazione deve essere fornita individualmente per ciascun accordo o congiuntamente per ciascuna classe di accordi. Una classe è un gruppo di accordi con attività sottostanti di natura simile (per esempio, centrali nucleari).
Data dell’approvazione: febbraio 2000.
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