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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

SIC-27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing – Interpretazione

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3. Una serie di operazioni nella forma legale del leasing sono collegate e devono essere contabilizzate come una sola operazione quando l’effetto economico complessivo non può essere compreso se non facendo riferimento alla serie delle operazioni nel suo insieme. È questo il caso, per esempio, in cui più operazioni sono tra loro strettamente correlate, negoziate come un’unica operazione, ed hanno luogo contestualmente o in maniera concatenata. (l’Appendice A fornisce esempi applicativi della presente Interpretazione.)

4. La contabilizzazione deve riflettere la sostanza dell’accordo. Devono essere valutati tutti gli aspetti e le implicazioni dell’accordo al fine di determinarne la sostanza, dando peso a quegli aspetti e a quelle implicazioni che hanno un effetto economico.

5. Lo IAS 17 si applica quando la sostanza di un accordo prevede il trasferimento del diritto a fare uso del bene per un prefissato periodo temporale. Indicatori che individualmente dimostrano che un accordo potrebbe, nella sostanza, non rappresentare un accordo di leasing, del tipo di quelli indicati nello IAS 17 sono, per esempio, (l’Appendice B fornisce l’illustrazione pratica della presente Interpretazione):

(a) un’Impresa consegna tutti i rischi e tutti i benefici connessi alla proprietà del bene in oggetto e usufruisce sostanzialmente di tutti i diritti per il suo uso previsti già prima dell’accordo;

(b) la motivazione prevalente dell’accordo è quella di ottenere un particolare vantaggio fiscale, e non di trasmettere il diritto ad usare un bene; e

(c) in base agli accordi contrattuali, è prevista una opzione il cui esercizio è da ritenersi quasi certo (per esempio, una opzione di vendita (put) esercitabile ad un prezzo sufficientemente superiore al fair value (valore equo) atteso quando lo stessa diverrà esercitabile).

6. Le definizioni e la guida contenuta nei paragrafi 49-64 del Quadro sistematico devono essere applicate nel determinare se, nella sostanza, un distinto conto investimenti e le obbligazioni contratte per il pagamento del leasing siano per l’impresa attività e passività. Indicatori che congiuntamente dimostrano che, nella sostanza, un distinto conto investimenti e le obbligazioni per i pagamenti della locazione non soddisfano le definizioni di un’attività e di una passività e non devono essere rilevate dall’impresa includono:

(a) l’Impresa non è in grado di controllare il conto investimento per indirizzarlo verso i propri obiettivi e non è obbligata a pagare canoni di locazione. Ciò si verifica quando, per esempio, un importo anticipato è allocato in un separato conto investimenti al fine di salvaguardare l’Investitore e potrebbe essere usato solo per pagare l’Investitore, questi concorda che le obbligazioni derivanti dai canoni di locazione debbano essere pagate tramite i fondi del conto investimenti, e l’Impresa non è in grado di effettuare tali pagamenti tramite il suddetto conto;

(b) l’Impresa detiene solo un remoto rischio per rimborsare l’intero importo di qualsiasi compenso ricevuto da un Investitore e probabilmente pagando un importo aggiuntivo, o, quando non è stato ricevuto alcun compenso, detiene solo un remoto rischio per il pagamento di un importo previsto per altre ob­bligazioni (per esempio, una garanzia). Esiste solo un remoto rischio di pagamento quando, per esempio, i termini contrattuali dell’accordo richiedono che un importo anticipato sia investito in beni privi di rischio che si suppone genereranno flussi finanziari sufficienti per soddisfare le obbligazioni derivanti dai pagamenti di locazione; e

(c) fatta eccezione per i primi flussi finanziari alla stipula dell’accordo, i soli flussi finanziari attesi nell’accordo sono rappresentati dai canoni di locazione coperti esclusivamente dai fondi contenuti nel separato conto investimenti creato con i flussi finanziari iniziali.

7. Altre obbligazioni previste da un accordo, incluse le eventuali garanzie fornite e le obbligazioni sostenute in caso di cessazione anticipata, devono essere contabilizzate ai sensi dello IAS 37, dello IAS 39 o dell’IFRS 4, a seconda dei termini dell’accordo.

8. Le condizioni contenute nel paragrafo 20 dello IAS 18 devono essere applicate ai fatti e alle circostanze di ciascun accordo nel determinare se rilevare un compenso come un ricavo che un’Impresa potrebbe ricevere. Devono essere considerati fattori quali l’eventuale coinvolgimento continuo sotto forma di rilevanti obbligazioni legate all’andamento economico futuro necessario per guadagnare un compenso, se sono trattenuti i rischi, i termini contrattuali di eventuali accordi di garanzia, ed il rischio di dover ripagare il compenso. Indicatori che individualmente dimostrano che non è corretto rilevare l’intero compenso come ricavo quando ri­cevuto, se ricevuto all’inizio dell’accordo, includono:

(a) obbligazioni finalizzate a gestire o ritirarsi da determinate significative attività sono condizioni che dimostrano che il compenso è ricevuto, e, perciò, l’esecuzione di un accordo legalmente vincolante non è il più significativo atto richiesto dall’accordo;

(b) sono inserite limitazioni per l’uso del bene sottostante che hanno l’effetto pratico di limitare e modificare in maniera rilevante la capacità di utilizzo del bene medesimo da parte dell’impresa (per esempio, far cessare, vendere o dare in garanzia il bene);

(c) la possibilità di indennizzare eventuali importi legati a compensi e il pagamento di eventuali importi aggiuntivi non sono remoti. Ciò si verifica quando, per esempio:

(i) il bene sottostante non rappresenta un bene particolare richiesto dall’Impresa per svolgere la propria attività, e, perciò, vi è possibilità che l’impresa possa pagare un importo per completare in tempi brevi l’accordo; o

(ii) l’Impresa deve, per accordi contrattuali, oppure può con discrezione parziale o totale, investire un importo anticipato in attività che compor­tano un rischio non irrilevante (per esempio, valute estere, tassi di interesse o crediti). In tale circostanza, il valore investito insufficiente a soddisfare le obbligazioni derivanti dai canoni di locazione non è remoto, e, perciò, vi è la possibilità che l’Impresa sia tenuta a pagare parte dell’importo.

9. Il compenso deve essere presentato in conto economico basandosi sulla sua sostanza e natura economica.

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