1. Le imprese possono effettuare un’operazione o una serie di operazioni (un accordo) tra loro collegate con un terzo o parti non correlate (un Investitore) nella forma legale del leasing. Per esempio, un’Impresa potrebbe locare determinati beni a un Investitore e, quindi, retrolocare i medesimi beni, o alternativamente, vendere legalmente i beni e retrolocare i medesimi beni. La forma legale di ciascun accordo nonché i suoi termini contrattuali e le sue condizioni possono variare in modo significativo. Nell’esempio del leasing con retrolocazione, si potrebbe verificare che l’accordo sia stato così formulato al fine di poter ottenere un vantaggio fiscale a favore dell’investitore che si concretizza in un accordo economico a vantaggio dell’investitore che viene suddiviso con l’impresa tramite un compenso, e non comporta l’effettivo diritto ad utilizzare l’attività in oggetto.
2. Quando un accordo con un Investitore implica l’esistenza di un contratto di leasing, i problemi che emergono consistono nel definire:
(a) come determinare se più operazioni sono tra loro collegate e se devono essere contabilizzata come se fossero un’unica operazione;
(b) se l’accordo rientra nella definizione di leasing in base a quanto disposto dallo IAS 17; e, se diversamente,
(i) se un distinto conto investimenti e le obbligazioni derivanti dalle operazioni di leasing debbano essere considerati rispettivamente attività e passività proprie dell’Impresa (si consideri quale esempio, il caso descritto nel paragrafo 2 (a) dell’Appendice A);
(ii) come l’Impresa debba contabilizzare le altre obbligazioni derivanti dall’accordo; e
(iii) come l’Impresa debba contabilizzare il compenso che potrebbe ricevere da un Investitore.
Torna all’Indice del Sic-27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing